Organi di governo
Consiglio Compìto di Stato
Si riunisce per l’elezione del Gran Maestro o del Luogotenente di Gran Maestro.
Tra coloro che hanno diritto al voto il Gran Maestro o il Luogotenente di Gran Maestro, i membri del Sovrano Consiglio, il Prelato, i Priori, i Balì Professi, due Cavalieri Professi per ciascun Priorato, i Sottopriori o i Reggenti dei Sottopriorati, quindici rappresentanti dei Presidenti delle Associazioni nazionali, i delegati eletti dalle Assemblee dei Priorati, Sottopriorati e delle Associazioni in numero proporzionale ai membri. Il Gran Maestro o il Luogotenente di Gran Maestro viene eletto sulla base di una terna vincolante proposta dal Capitolo dei Professi. Per l’elezione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Risulta eletto chi ottiene il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
Capitolo Generale
Il supremo organo di governo dell’Ordine
È costituito dai rappresentanti dei tre Ceti ed è convocato dal Gran Maestro ogni sei anni.
Il Capitolo Generale tutela il carisma dell’Ordine di Malta, lo attualizza prendendo conoscenza e trattando le più importanti questioni dell’Ordine. Programma le attività, verifica lo stato patrimoniale e orienta i rapporti internazionali. Elegge i titolari delle quattro Alte Cariche (Gran Commendatore, Gran Cancelliere, Grande Ospedaliere e Ricevitore del Comun Tesoro) e quattro dei nove Consiglieri del Sovrano Consiglio. Elegge inoltre i sette membri della Camera dei Conti. Può apportare modifiche alla Carta Costituzionale e al Codice.
Sovrano Consiglio
Assiste il Gran Maestro (o il Luogotenente di Gran Maestro) nel governo dell’Ordine
È presieduto dal Gran Maestro (o dal Luogotenente di Gran Maestro). Emana i provvedimenti legislativi non previsti dalla Costituzione e dal Codice; delibera sugli atti di straordinaria amministrazione; approva l’ammissione di nuovi membri e conferma l’elezione dei Capitoli dei Priorati, Sottopriorati e dei Consigli delle Associazioni nazionali. Delibera sulla nomina dei presidenti, dei giudici e del cancelliere dei Tribunali Magistrali; delibera la convocazione e l’ordine del giorno del Capitolo Generale. Conferisce promozioni e decorazioni. Ne fanno parte i titolari delle quattro Alte Cariche (Gran Commendatore, Gran Cancelliere, Grande Ospedaliere e Ricevitore del Comun Tesoro) e nove consiglieri (cinque eletti dal Capitolo dei Professi e quattro eletti dal Capitolo Generale). Convocato dal Gran Maestro, si riunisce presso la sede dell’Ordine almeno sei volte l’anno e ogni volta che lo richiedano esigenze particolari. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza del Gran Maestro e della maggioranza assoluta dei membri.
Capitolo dei Professi
Si riunisce ordinariamente prima del Capitolo Generale, del Consiglio Compìto di Stato e straordinariamente quando il Gran Maestro, sentito il Consiglio dei Professi, ne ravvisi la necessità. È composto dai Cavalieri e dai Cappellani Professi di voti solenni. Ha la competenza esclusiva sulle materie riguardanti il Primo Ceto. Redige la terna vincolante per l’elezione del Gran Maestro da presentare al Consiglio Compito di Stato. La terna vincolante per l’elezione delle quattro Alte Cariche da presentare al Capitolo Generale. Elegge i cinque consiglieri del Consiglio dei Professi che fanno parte anche del Sovrano Consiglio. Elegge i delegati dei Cavalieri Professi e dei Cappellani Professi al Capitolo Generale.
Consiglio dei Professi
Assiste il Gran Maestro nella cura spirituale dell’Ordine e nel governo del Primo e del Secondo Ceto
È presieduto dal Gran Maestro (o dal Luogotenente di Gran Maestro). Ne fanno parte il Gran Commendatore e cinque consiglieri eletti dal Capitolo dei Professi. Si riunisce presso la sede dell’Ordine almeno sei volte l’anno e ogni volta che lo richiedano esigenze particolari. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza del Gran Maestro, quella del Gran Commendatore e della maggioranza assoluta dei membri.
Camera dei Conti
Vigila e controlla le entrate, le uscite la corretta amministrazione del patrimonio dell’Ordine
È composta da un Presidente e da sei Consiglieri eletti dal Capitolo Generale per un mandato di sei anni. Sono scelti tra i membri dell’Ordine di Malta particolarmente esperti nelle discipline giuridiche, economiche e finanziarie. Controlla il rispetto dei bilanci, verifica la contabilità, fornisce vigilanza e monitoraggio sulla gestione del patrimonio degli enti melitensi. È assistita da società di revisione contabile esterne. Opera da organo di consulenza del Gran Cancelliere e del Ricevitore del Comun Tesoro.
Consiglio delle Comunicazioni
Sovrintende le attività di comunicazione interna ed esterna dell’Ordine.
È presieduto dal Gran Maestro ed è composto da un Vice-Presidente e da sei Consiglieri, scelti fra i membri dell’Ordine competenti nei settori della comunicazione, dell’amministrazione, delle relazioni pubbliche e dei mass media. Vengono nominati dal Gran Maestro e restano in carica per quattro anni.
Consulta Giuridica
Organo tecnico consultivo collegiale
Può essere interpellato su questioni e problemi giuridici di particolare rilevanza dal Gran Maestro o da almeno tre membri del Sovrano Consiglio o dal Capitolo dei Professi. Si riunisce presso la sede dell’Ordine e ne fanno parte il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e l’Avvocato Generale di Stato. I membri vengono nominati dal Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, preferibilmente tra quelli già facenti parte dell’Ordine, scelti tra esperti delle discipline giuridiche in particolare del Diritto melitense, di quello pubblico e internazionale e del Diritto canonico. Restano in carica tre anni.
Tribunali Magistrali
Sono competenti a giudicare le controversie sorte all’interno dell’Ordine di Malta
I Tribunali Magistrali sono di Prima Istanza e di Appello. I Presidenti, i Giudici e il Cancelliere sono nominati dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, tra i membri dell’Ordine particolarmente esperti in diritto. Durano in carica tre anni. Si riuniscono presso la sede dell’Ordine di Malta.
Tra le materie di loro competenza: i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati a carico del Membri del Secondo e del Terzo Ceto; sui ricorsi avverso gli atti amministrativi emanati dalle autorità melitensi; sulle impugnative avverso le decisioni relative all’ammissione nel Secondo e nel Terzo Ceto; sulle controversie di lavoro; sulle controversie tra membri dell’Ordine di Malta in quanto tali.
I Tribunali, tra l’altro, su concorde richiesta scritta di Stati o enti di diritto internazionale, possono assumere le funzioni di arbitro in controversie internazionali.
Avvocatura di Stato
È composta dall’Avvocato Generale di Stato – nominato per un triennio dal Gran Maestro, con il consenso del Sovrano Consiglio – eventualmente coadiuvato da altri avvocati. Gli organi dell’Ordine di Malta possono richiedere il parere e l’assistenza dell’Avvocatura di Stato ogni qualvolta sia ritenuto necessario e in quei casi che presentino complesse questioni giuridiche. Assume il patrocinio e la difesa dell’Ordine innanzi alle giurisdizioni ecclesiastiche e civili.